Cosa si intende per manutenzione edile
Pagi srl è un’azienda specializzata che vanta anche questo tra i propri servizi.
Ma sebbene la voce possa sembrare semplice, è forse il caso di fare una corretta specifica di tutte le operazioni necessarie per il corretto mantenimento di un immobile o di un condominio.
Spesso ci vengono poste domande da alcuni clienti, in merito a cosa venga considerato normale manutenzione, quale invece straordinaria o addirittura speciale.
In questo breve articolo, ecco una lista interessante che elenca e specifica le tipologie di manutenzioni edili erogabili e necessitanti per la vita duratura e sana di un condominio.
Ordinaria amministrazione
Ovvero tutti quegli interventi periodici necessari a mantenere la casa in buono stato. Ritinteggiatura, tinteggiatura delle scale, manutenzione degli intonaci, rifacimento degli infissi.
Straordinaria amministrazione
Riparazione di non grossa entità, come sostituire la gettoniera dell’ascensore o riparare l’autoclave. Per approvare questi lavori, di norma, è necessaria ma sufficiente un approvazione in seconda convocazione, con un voto di almeno un terzo dei condomini e un terzo dei millesimi. Nel caso invece di prima convocazione, è necessaria la maggioranza numerica dei partecipanti all’assemblea e la metà dei millesimi.
Lavori straordinari
Interventi purtroppo onerosi o che non sono considerabili nell’ordinaria amministrazione. Uno fra i più conosciuti è ad esempio l’annoso problema del rifacimento del tetto o delle facciate. Rifare il pavimento del cortile, dell’atrio e ovviamente, cambiare l’ascensore. Per l’approvazione di questi lavori serve una maggioranza qualificata sia in prima che in seconda convocazione: la metà dei millesimi e più della metà degli intervenuti all’assemblea, che devono rappresentare un terzo più uno dei condomini.
Innovazioni
L’installazione dell’ascensore. Esatto, non l’installazione di uno nuovo (rientrante nei lavori straordinari) ma l’integrazione solo in palazzi dove non era precedentemente presente o predisposto. Rientra nella categoria anche terrazzare il tetto, decidere di aprire una portineria o aggiungere servizi aggiuntivi alla vita ordinaria del condominio. Sia in prima sia in seconda convocazione occorre la maggioranza dei condomini e i due terzi dei millesimi.
Barriere architettoniche
L’art. 78 del T.U.dell’edilizia prevede che le innovazioni volte a eliminare le barriere architettoniche si approvino con una maggioranza del 50% in prima convocazione e di un terzo dei condomini in seconda convocazione. Se non si raggiunge il quorum, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala e strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso se serve a rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse. (fonte www.altroconsumo.it)
Parcheggi sotterranei
La legge 24/3/89 n.122 prevede che per realizzare parcheggi sotterranei serva la maggioranza del 50% in prima convocazione e di un terzo dei condomini in seconda convocazione. (fonte www.altroconsumo.it)
Risparmio energetico
La legge 9/1/91 n.10 prevede la semplice maggioranza dei millesimi per gli interventi volti a ridurre il consumo energetico e a usare le fonti rinnovabili. (fonte www.altroconsumo.it)
Antenne centralizzate
Installare antenne centralizzate è considerato innovazione necessaria: basta un terzo dei millesimi. (fonte www.altroconsumo.it)